Documenti istituzionali

STATUTO

Approvato dall’Assemblea degli Associati il 05.03.2021

Art.1 COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

  1. È costituita un’associazione, apartitica e senza fine di lucro., ai sensi della Legge 4/2013 denominata “Coordinamento Libere Associazioni Professionali”, in forma abbreviata CoLAP,
  2. Il CoLAP ha sede legale in Roma
  3. Il CoLAP può promuovere la costituzione di coordinamenti territoriali.
  4. Il CoLAP può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia e all’Estero.
  5. Il CoLAP ha durata illimitata

Art. 2   SCOPI

  1. Il CoLAP riunisce in uno spirito di collegialità e di mutua collaborazione le libere associazioni professionali, le rappresenta in ambito europeo, nazionale e regionale ad ogni livello di intervento, quale autonoma parte sociale, restando di competenza delle rispettive associazioni la rappresentanza delle singole categorie professionali.
  2. Il CoLAP rappresenta le istanze trasversali delle associazioni aderenti agendo in piena indipendenza e imparzialità.
  3. Il Colap sostiene il sistema professionale italiano, promosso dalla legge 4/2013 e quello delle microimprese ad esso collegate
  4. Il CoLAP svolge funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali rappresentate dalle associazioni aderenti, di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse anche al fine di promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della legge 4/2013.
  5. Il CoLAP si propone di sviluppare le funzioni previste per le forme aggregative di cui alla legge 4/2013, nell’interesse delle associazioni aderenti.
  6. Il CoLAP promuove presso le associazioni aderenti, che ne facciano richiesta, forme e strumenti di garanzia a tutela degli utenti.
  7. Il CoLAP sostiene il sistema professionale duale favorendo e promuovendo la sua corretta applicazione per la realizzazione di un più efficace, qualificato e competitivo sistema professionale.
  8. Il CoLAP può aderire ad altre organizzazioni, nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente statuto.
  9. Il CoLAP assiste le associazioni aderenti che ne fanno richiesta per il raggiungimento dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento istituzionale e l’iscrizione all’elenco tenuto dal MISE ai sensi della legge 4/2013
  10. Il CoLAP promuove le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni aderenti
  11. Il CoLAP promuove, sotto qualsiasi forma, la creazione di strumenti idonei a favorire gli iscritti alle associazioni aderenti, comprese forme di previdenza, assistenza integrativa e assicurazione per i rischi professionali.
  12. Il CoLAP promuove le pari opportunità sia al proprio interno che nel mercato del lavoro e nella società civile.

Art 3   STRUMENTI A TUTELA E GARANZIA DELL’UTENZA

Il CoLAP promuove strumenti a tutela e garanzia dell’utenza nelle modalità e procedure previste da delibere del consiglio direttivo. Tali strumenti possono essere messi a disposizione delle associazioni aderenti, che ne facciano esplicita richiesta.

Art. 4   ASSOCIATI

Possono essere ammesse al CoLAP le associazioni professionali tra coloro che esercitano attività professionali, nonché le federazioni di associazioni professionali, che ne facciano richiesta, il cui statuto, i regolamenti e il codice deontologico non siano in contrasto con le finalità del CoLAP e che ne condividano gli scopi.

Sono associati ordinari: le associazioni professionali in possesso di uno statuto che identifichi la o le attività professionali di riferimento.

Sono associati ordinari federati: le federazioni di associazioni professionali in possesso di uno statuto che identifichi la o le attività professionali di riferimento.

Art. 5    ALTRI ADERENTI

I soggetti comunque costituiti, ma non definibili come indicato al comma 1 dell’articolo 4 possono aderire al CoLAP in quanto interessati a promuoverne le iniziative.

Art. 6   OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato è tenuto:

  1. a rispettare le norme del presente statuto, del codice deontologico e dei regolamenti approvati come stabilito nel presente statuto;
  2. ad accettare il manifesto del CoLAP;
  3. ad uniformarsi alle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo
  4. a diffondere presso i propri associati le iniziative e le informative del CoLAP;
  5. ad assolvere nei tempi e nei modi richiesti dal consiglio direttivo al pagamento della quota annua.
  6. a partecipare con assiduità alla vita associativa;
  7. ad astenersi da iniziative individuali o di gruppo che coinvolgano direttamente o indirettamente il CoLAP, senza l’accordo con gli organi direttivi.
  8. Per quanto non previsto dai commi precedenti si fa espresso riferimento a quanto contenuto nel Regolamento e Codice Deontologico:

Art. 7   AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

  1. La richiesta di ammissione ad associato deve essere indirizzata al CoLAP Nazionale ed essere corredata dai documenti stabiliti dal Presidente
  2. Il consiglio direttivo, esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull’ammissione del nuovo associato e ne motiva l’eventuale
  3. Qualora il consiglio direttivo non approvi la richiesta di ammissione di un candidato, quest’ultimo potrà impugnare la decisione ricorrendo al collegio dei probiviri così come previsto all’art. 19 del presente
  4. Al fine di formalizzare l’iscrizione al CoLAP, a seguito della delibera di ammissione al coordinamento, l’associato è tenuto al pagamento della quota di iscrizione ed
  5. L’iscrizione all’associazione s’intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme

Art. 8   CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

  1. La perdita della qualità di associato avviene per recesso o per decadenza.
  2. Il recesso dal rapporto associativo avviene per volontà espressa dell’associato comunicato al CoLAP in forma scritta ed ha effetto dalla data di ricevimento della comunicazione.
  3. La decadenza avviene:
  • per morosità;
  • per il venir meno dei requisiti richiesti per l’adesione;
  • per comportamenti contrari al presente statuto, al codice deontologico, a eventuali regolamenti ed agli scopi e/o alle iniziative del CoLAP
  1. Il caso previsto alla lettera a) del comma 3 è disciplinato all’articolo 10, comma 2 del presente statuto.
  2. Nel caso previsto dalla lettera b) il consiglio direttivo, esaminati gli atti, delibera i provvedimenti opportuni;
  3. Nel caso previsto dalla lettera c), il consiglio direttivo rimette gli atti al collegio dei probiviri per le valutazioni del caso e la proposta di applicazione degli eventuali provvedimenti.

Art. 9    ENTRATE E USCITE FINANZIARIE

Le entrate finanziarie dell’associazione derivano da:

  1. quote associative annuali;
  2. quote di iscrizione di nuovi associati;
  3. eventuali contributi suppletivi degli associati;
  4. lasciti e donazioni, purché non rappresentino ostacoli all’indipendenza e alla autonomia del CoLAP e la loro accettazione non sia in contrasto con gli scopi del CoLAP stesso;
  5. proventi derivanti dalle attività organizzate dal CoLAP;
  6. contributi di enti ed associazioni terze al fine di sostenere l’attività del CoLAP devono essere preventivamente approvati dal Presidente e ratificati dal direttivo.

Le uscite finanziare dell’associazione:

  • spese per la gestione dell’attività ordinaria del CoLAP
  • spese derivanti dall’esecuzione delle delibere assembleari e del consiglio direttivo

Art. 10   QUOTE ASSOCIATIVE

  1. Le quote associative annuali vengono determinate dal Consiglio Direttivo
  2. L’associato deve corrispondere la quota annuale entro il 28 febbraio dell’anno in corso. Il consiglio direttivo può sospendere dalle attività dell’associazione e mettere in mora formale l’associato che non abbia provveduto al saldo del suo dare per l’anno in corso, nel termine stabilito. Permanendo l’inadempienza, scaduta la messa in mora formale, il consiglio direttivo delibera e da comunicazione della cessazione del rapporto associativo per morosità.
  3. Gli eventuali contributi finalizzati ad azioni, attività, eventi straordinari sono deliberati dal consiglio direttivo ed hanno sempre carattere volontario.

Art. 11    ORGANI DEL CoLAP

Sono organi del CoLAP:

  • l’assemblea;
  • il consiglio direttivo;
  • la giunta esecutiva;
  • il presidente;
  • il tesoriere;
  • i coordinamenti territoriali;
  • il comitato scientifico;
  • il collegio dei probiviri;
  • il collegio dei revisori legali o revisore

Art. 12   L’ASSEMBLEA

  1. L’assemblea è composta da tutti gli associati in regola con i pagamenti della quota associativa; essa è l’organo che riunisce in sé tutti i poteri relativi all’esistenza ed alle attività del CoLAP.
  2. All’assemblea partecipa il presidente della associazione aderente o un suo delegato, purché iscritto all’associazione o ad altra associazione aderente al CoLAP.
  3. L’assemblea si riunisce con convocazione del presidente. La convocazione deve pervenire agli associati via mail o attraverso altri strumenti di informazione telematica con preavviso di almeno 15 giorni. Nella comunicazione, oltre all’ordine del giorno, può essere indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata anche nello stesso giorno, a distanza di non meno di un’ora dalla prima.
  4. L’Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, adottando tutte le misure necessarie a garantire la presenza, l’identità e la certezza e la segretezza, laddove richiesto, del voto degli aventi diritto.
  5. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/5 degli associati.
  6. Ogni associato potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro associato.
  7. L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza anche in via telematica della maggioranza degli associati in regola con il pagamento della quota associativa e delibera con il voto favorevole del 50% più uno dei presenti.
  8. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per la validità della costituzione della assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno il 30% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
  9. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo e per l’elezione, a scadenza, degli organi associativi di nomina assembleare.
  10. Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza tranne quelle riguardanti le modifiche al presente statuto che dovranno contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
  11. Le votazioni per le elezioni del consiglio direttivo e del presidente sono effettuate a scrutinio segreto. Tutte le altre con voto palese dell’associazione.
  12. Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
  13. elezione del presidente, del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri, del collegio dei revisori o revisore;
  14. approvazione dei rendiconti annuali preventivi e consuntivi;
  15. Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria:
  • modifiche allo statuto;
  • Incorporazione, fusione o scissione del Coordinamento con altre strutture associative/enti o organizzazioni analoghe nel rispetto delle vigenti normative
  • Scioglimento del Coordinamento, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Art. 13   IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 10 membri fino ad un massimo di 30, oltre al presidente.
  2. Il numero esatto dei consiglieri viene stabilito dal Consiglio Direttivo nell’ultima seduta prima dell’assemblea chiamata ad eleggere il nuovo consiglio.
  3. I coordinatori territoriali sono invitati a partecipare ai lavori del consiglio direttivo senza diritto di voto.
  4. Il presidente del comitato scientifico è invitato a partecipare ai lavori del consiglio senza diritto di voto.
  5. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.
  6. Il consiglio direttivo è convocato almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a tre giorni.
  7. La convocazione è effettuata tramite e-mail
  8. Il consiglio direttivo può essere convocato anche nella modalità della videoconferenza.
  9. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni del consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
  10. II consiglio direttivo si deve riunire almeno tre volte l’anno, di cui una per la predisposizione del rendiconto preventivo e consuntivo.
  11. Al consiglio direttivo compete di:
  • dare attuazione agli indirizzi deliberati dalla assemblea;
  • curare l’ordinaria amministrazione;
  • proporre all’assemblea le modifiche dello statuto;
  • approvare i regolamenti operativi e il codice deontologico;
  • su proposta del tesoriere, predisporre il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
  • redigere la relazione annuale, con il programma di attività, che vanno approvati dall’assemblea degli associati;
  • proporre e realizzare progetti;
  • approvare la costituzione di coordinamenti territoriali e il loro funzionamento;
  • costituire apposite commissioni consultive o di studio;
  • conferire incarichi e nominare esperti, stabilire eventuali compensi
  • predisporre e/o approvare accordi con altre strutture di rappresentanza e non;
  • decidere l’ammissione di nuovi associati;
  • deliberare le quote annuali, di iscrizione e le quote volontarie;
  • eleggere i vicepresidenti, uno dei quali con delega vicaria, il tesoriere, il presidente del comitato scientifico e i suoi membri su proposta del presidente;
  • Deliberare sulla nomina di un solo revisore o di un collegio dei revisori
  • approvare le proposte motivate di cooptazione presentate dal presidente;
  • adire il collegio dei probiviri per violazioni delle norme dello Statuto, Regolamenti e Codice Deontologico;
  • Deliberare sospensione, messa in mora e decadenza secondo’art.8, comma 3.
  • realizzare ogni altra attività necessaria al raggiungimento degli obiettivi del coordinamento.
  1. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del consiglio direttivo, su proposta del presidente, questo può cooptare, attingendo dalla lista degli esclusi in ordine di preferenze, i membri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del consiglio direttivo.
  2. Il presidente, nel corso del suo mandato, può presentare al consiglio direttivo proposte motivate di cooptazione fino ad un massimo del 20% dei componenti il consiglio direttivo, anche in deroga all’art. 13 comma 1.
  3. Nel caso in cui il consiglio direttivo si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s’intenderà automaticamente decaduto e il presidente dovrà convocare senza indugio l’assemblea per nuove elezioni.
  4. I componenti del consiglio direttivo decadono per recesso, revoca da parte degli organi dell’associazione che li ha designati o per assenza dalle sedute del consiglio che si protragga per più di due volte consecutive senza giustificato motivo. La decadenza è deliberata dal consiglio direttivo.
  5. Non è consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo per delega

 

Art. 14   IL PRESIDENTE

Il presidente rappresenta legalmente il CoLAP nei confronti dei terzi ed anche in giudizio. Egli convoca e presiede l’assemblea ed il consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Il presidente può delegare alcune delle sue funzioni ai vice presidenti.

In caso di impedimento temporaneo del presidente, i suoi compiti saranno svolti dal vice presidente vicario.

In caso di dimissioni del presidente, il vicepresidente vicario, lo sostituisce fino alla prima assemblea utile.

Art. 15   IL TESORIERE

Il tesoriere cura la gestione della tesoreria, sorveglia il buon andamento amministrativo del CoLAP, redige i rendiconti consuntivi e preventivi e li sottopone al consiglio direttivo.

Art. 16   LA GIUNTA ESECUTIVA

Il presidente, i vice presidenti e il tesoriere costituiscono la giunta esecutiva.

Compito specifico della giunta esecutiva è quello di coadiuvare il presidente nella attuazione delle direttive del consiglio direttivo.

La giunta esecutiva si riunisce su convocazione informale del presidente per l’analisi e l’aggiornamento collegiale dei problemi operativi, dei programmi e dei risultati; collabora con il presidente per la predisposizione dell’ordine del giorno e dei consigli direttivi, discute e decide su problemi di ordine operativo e di particolare urgenza.

Le decisioni della giunta esecutiva devono essere portate a conoscenza di tutti i consiglieri

Art. 17   I COORDINAMENTI TERRITORIALI

I coordinamenti territoriali sono istituiti con delibera del consiglio direttivo che ne determina le funzioni, l’organizzazione e il rapporto con il CoLAP, in coerenza con le normative regionali.

Art. 18   IL COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative del CoLAP.

Il consiglio direttivo nomina il presidente del comitato scientifico il quale, entro 30 gg dalla nomina, provvede a segnalare al consiglio direttivo i nominativi dei componenti da lui individuati per la eventuale ratifica della nomina. Il consiglio direttivo può non approvare la nomina senza alcuna motivazione.

Al comitato scientifico non possono partecipare rappresentati che occupino posizioni in associazioni antagoniste di CoLAP o espressione di queste, che gestiscano attività che possano essere antagoniste alle attività svolte dal CoLAP, ancorché queste possano porre in essere condizioni di abuso nella competizione sul mercato nella gestione di particolari servizi. I componenti del comitato devono sottoscrivere impegno di riservatezza.

Art. 19   IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti.
  2. Il collegio elegge al suo interno il presidente.
  3. Il collegio dei probiviri secondo la procedura disciplinata da un regolamento approvato dal consiglio direttivo propone la decadenza, la sospensione, le sanzioni previste dal codice deontologico.
  4. Il collegio interviene, su richiesta del consiglio direttivo:
  5. su tutte le violazioni del presente statuto, dei regolamenti e del codice deontologico sottoposte alla sua attenzione;
  6. al fine di dirimere le controversie associative
  7. come da art. 8, comma 3, sub c) del presente statuto.

Art. 20   IL REVISORE LEGALE O COLLEGIO DEI REVISORI

  1. Il Consiglio Direttivo nell’ultima seduta prima dell’assemblea chiamata ad eleggere le nuove cariche delibera sull’adozione del sistema di revisione, potendo scegliere tra un revisore o un collegio di revisori
  2. Nel caso di revisore unico, ad esso competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all’assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì all’assemblea una relazione tecnico contabile sull’attività svolta dal coordinamento.
  3. In caso di recesso, revoca o decadenza, viene nominato revisore il primo dei non eletti o, in assenza, persona indicata dal Consiglio Direttivo, che rimarrà in carica fino alla fine del mandato
  4. Qualora deliberato, il Collegio dei revisori legali si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio elegge al suo interno il presidente. Nel caso in cui venga a mancare un membro effettivo gli subentra il supplente più anziano. Qualora il numero delle sostituzioni superasse quello dei membri supplenti eletti dall’assemblea, il presidente provvederà all’integrazione mediante libera cooptazione.
  5. Al collegio dei revisori competono le attribuzioni ed i compiti previsti dal codice civile: in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei rendiconti preventivi e della documentazione contabile, inoltre predispone la relazione al rendiconto consuntivo che deve essere presentata all’assemblea in sede di approvazione dello stesso. Presenta, altresì, all’assemblea una relazione tecnico contabile sull’attività svolta dal coordinamento.

Art. 21   DISPOSIZIONI COMUNI SULLE CARICHE ASSOCIATIVE

  1. Tutte le cariche hanno una durata di 4 anni.
  2. La carica di presidente e consigliere è rinnovabile per non oltre 4 mandati consecutivi,
  3. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare per le cariche sociali eventuali rimborsi;
  4. In assenza di candidati per il ruolo di Presidente, rimane in carica il precedente fino alla nomina del nuovo che dovrà comunque avvenire non oltre la fine del mandato suppletivo
  5. Il Consiglio direttivo può deliberare eventuali compensi per le cariche sociali per lo svolgimento di attività nell’interesse dell’associazione
  6. Le cariche di presidente, di consigliere, di proboviro e di revisore legale sono incompatibili tra loro.
  7. Tutti coloro che ricoprono cariche sociali sono tenuti al rispetto rigoroso delle norme dello Statuto, dei regolamenti e del Codice deontologico.

Art. 22   MODALITA’ PER LA FORMULAZIONE DELLE CANDIDATURE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

  1. Ogni associato in regola con i pagamenti delle quote associative ha il diritto di esprimere, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di indizione dell’assemblea, candidature alle cariche elettive di soggetti che ricoprano all’interno della propria organizzazione un incarico apicale, ad eccezione dei probiviri e del revisore o componenti del collegio dei revisori.
  2. I componenti del collegio dei probiviri e il revisore legale o membri del collegio dei revisori vengono candidati dalle associazioni e non devono essere obbligatoriamente loro associati, purché si tratti di soggetti in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo per cui vengono candidati.
  3. Le candidature che il CoLAP giudicherà rispondenti a quanto stabilito nel comma precedente, sono segnalate a tutti gli associati, al più tardi entro cinque giorni dalla data della assemblea.

Art. 23   MODALITA’ PER L’ELEZIONE ALLE CARICHE ASSOCIATIVE DI COMPETENZA DELL’ASSEMBLEA

  1. Per l’elezione del presidente i candidati devono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti. Se non si raggiunge la maggioranza, si procede con il ballottaggio tra i due candidati più votati sino a quando uno dei due non raggiunga la maggioranza dei voti dei presenti.
  2. Per l’elezione del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori legali ogni associato ha diritto ad esprimere un numero di preferenza pari ai 2/3 del numero degli eleggibili. Le schede di votazione con un numero di preferenze maggiore sono nulle.
  3. Per l’elezione del revisore legale, ogni associato ha diritto ad esprimere una sola preferenza.
  4. Al consiglio direttivo, al revisore legale, o collegio dei revisori e al collegio dei probiviri sono eletti i candidati che riportano il maggior numero dei voti. Tutta la documentazione relativa alla determinazione della lista dei candidati ed alle votazioni è disponibile agli associati nella sede del CoLAP Nazionale.
  5. Lo spoglio delle schede per l’elezione del presidente, del consiglio direttivo, del revisore legale o collegio dei revisori e del collegio dei probiviri, viene effettuato nel corso dell’assemblea da una commissione composta da tre associati scelti dall’assemblea con voto palese su proposta del presidente dell’assemblea.

Art. 24   GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, il CoLAP tiene i verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
  2. Le comunicazioni tra l’associato e il coordinamento sono valide se effettuate per e-mail all’ultimo indirizzo comunicato dall’ associato stesso.
  3. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il consiglio direttivo porta in approvazione il rendiconto consuntivo del precedente esercizio nonché il rendiconto preventivo per l’esercizio successivo.
  4. I rendiconti ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede del CoLAP, ove possono essere consultati dagli associati.
  5. Il CoLAP ha obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  6. L’adesione al CoLAP non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua.
  7. I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento del CoLAP, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dal CoLAP. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 25   NORMA FINALE

Per quanto non stabilito dal presente statuto si intendono valide le norme di legge